Enoturismo: passi avanti per il decreto che fissa le linee guida

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Buone notizie per le cantine e le imprese vitivinicole: dopo mesi di attesa, la Conferenza Stato–Regioni ha finalmente approvato lo schema di decreto contenente le linee guida e i requisiti per l’esercizio dell’attività enoturistica.
Ricordiamo che l’enoturismo era stato definito dalla Legge di Bilancio 2018 che rimandava a successivo decreto l’emanazione di linee guida e standard per lo svolgimento dell’attività.
Le linee guida approvate dalla conferenza Stato-Regioni specificano quali sono le attività che possono essere considerate enoturistiche.
Nello specifico sono considerate enoturismo “tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l’attività”.
A titolo esemplificativo, sono considerate attività enoturistiche:
- le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda, alle cantine, ai luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite e della storia della pratica vitivinicola ed enologica in genere;
- le iniziative di carattere didattico e culturale svolte nell’ambito di cantine e vigneti
- le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti anche manipolati, trasformati o preparati dall’azienda stessa e pronti per il consumo.
Lo schema di decreto fissa anche i requisiti richiesti all’attività enoturistica:
- apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
- strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
- cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, con almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
- sito o pagina web aziendale;
- indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
- materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l’italiano;
- esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;
- ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;
- personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni;
- l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
- svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione.
Caratteristica fondamentale di questa nuova attività è che, qualora svolta dall’imprenditore agricolo, singolo o associato, si configura come attività connessa a quella agricola principale.
Confagricoltura è soddisfatta del risultato, anche se si spera che adesso il Governo approvi il decreto definitivo in tempi brevi per poter finalmente consentire alle aziende lo svolgimento dell’attività.

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