Enoturismo: attivate le modalità di presentazione della SCIA
Come già comunicato nelle precedenti newsletter, il Decreto 12 marzo 2019 detta le Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica.
Il Decreto, immediatamente applicabile, dà mandato ai comuni di ricevere la SCIA per l’inizio dell’attività enoturistica anche se, fino ad adesso, non erano disponibili presso gli sportelli Suap le modalità di trasmissione della Scia.
Dopo il sollecito da parte di Confagricoltura alla sede nazionale di Impresainungiorno e a diversi comuni del territorio, è finalmente disponibile sul portale la procedura per permettere alle aziende di avviare l’attività.
La procedura per attivare l'esercizio dell'attività di enoturismo si effettua tramite il percorso sul portale www.impresainungiorno.gov.it - STRUTTURE RICETTIVE E RISTORAZIONE - Strutture ricettive - enoturismo (...)
Dalle ultime notizie avute dagli uffici regionali competenti, la Regione Veneto allo stato attuale non ha intenzione di avviare i corsi di formazione nè di creare elenchi regionali di imprese enoturistiche.
Si tratta infatti di una facoltà data alle regioni ma non di un obbligo.
Gli obblighi a carico delle imprese che vogliono svolgere questa attività, secondo quanto previsto dal decreto 12 marzo 2019, sono:
1) apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
2) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
3) cartello da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
4) sito o pagina web aziendale;
5) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
6) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano;
7) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine, sia in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività enoturistica;
8) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;
9) personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni;
10) l’attività di degustazione del vino all'interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purche' non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
11) svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra il titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda, i collaboratori esterni.

