Lavoratori autonomi occasionali: obbligo di comunicazione all’ITL

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Informiamo che a seguito del D.L. 146/2021 convertito in L. 215/2021, è entrato in vigore l'obbligo di comunicazione dell'avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali all'Ispettorato territoriale del lavoro.
Questo adempimento è entrato in vigore dal 21.12.2021, ma solo in data 11.01.2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato una nota congiunta con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in allegato), in modo da chiarire i punti principali.
L'obbligo in questione è previsto all'interno della disciplina in materia di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ed interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (non riguarda né tutti i committenti né tutti i lavoratori autonomi, il privato che commissiona, per fini extra-professionali, opere o servizi non è tenuto ad alcuna comunicazione).
I lavoratori autonomi occasionali interessati sono quelli inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. (riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”) e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell'attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
Rimangono esclusi oltre ai lavoratori subordinati:
1- le collaborazioni coordinate e continuativi (co.co.co.), comprese quelle etero-organizzate, già oggetto di comunicazione preventiva obbligatoria;
2- le c.d. prestazioni occasionali (libretto famiglia / presto ex voucher), art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017) già oggetto di specifici obblighi di comunicazione;
3- le professioni intellettuali disciplinate all'art. 2229 c.c. e in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
4- i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale.
Ricordiamo che le prestazioni al punto 3 se l'attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell'ambito di applicazione della disciplina in esame, e quindi andrà fatta la comunicazione all'ITL.
L'INL elenca una serie di scadenze per effettuare la comunicazione:
- Rapporti in essere alla data dell'11 gennaio 2022 - SCADENZA 18/01/2022
- Rapporti iniziati dal 21 dicembre 2021 già cessati all'11 gennaio 2022 - SCADENZA 18/01/2022
- Rapporti iniziati dopo l'11 gennaio 2022 - SCADENZA PRIMA DELL'INIZIO DELLA PRESTAZIONE RISULTANTE DALLA LETTERA DI INCARICO.

La comunicazione obbligatoria preventiva deve essere inviata all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, vale a dire che rileva il luogo dove si svolge la prestazione, e deve avvenire:
- mediante SMS
- posta elettronica
Questa comunicazione deve contenere obbligatoriamente:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio,
- ammontare del compenso qualora stabilito nell'incarico.
In assenza di tali contenuti la comunicazione si considera omessa. La comunicazione non si considera omessa, invece, in caso di errori che non pregiudichino la possibilità di individuare: le parti del rapporto; la data di inizio della prestazione; il luogo della prestazione.
Nel caso in cui nella comunicazione sia indicato un arco temporale e in tale periodo l'opera o il servizio non sia compiuto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste.
La violazione degli obblighi sin qui descritti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500 per ogni lavoratore autonomo occasionale per il quale sia stata omessa o risulti una comunicazione tardiva, pertanto la sanzione potrà essere multipla.
L'ufficio paghe dell'Unione Agricoltori Venezia rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

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