Nuove condizioni per le movimentazioni di animali destinati alla macellazione da zone di restrizione per Blue Tongue

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Con nota ministeriale prot. n. 24191 del 20/10/16 si dettano le nuove condizioni per le movimentazioni di animali destinati alla macellazione da zone di restrizione per Blue Tongue.
La movimentazione degli animali da macello dalle zone di restrizione è consentita solo per gli animali nelle cui aziende di origine non sia stato registrato alcun caso di Blue tongue per un periodo di almeno 30 giorni prima della spedizione.
E’ autorizzata la movimentazione di animali destinati alla macellazione immediata direttamente verso un qualsiasi stabilimento di macellazione e provenienti da aziende situate nella stessa zona di restrizione per lo stesso sierotipo del virus della Blue tongue e in territori geograficamente contigui.
E’ autorizzata la movimentazione di animali provenienti da aziende situate in zona di restrizione e destinati alla macellazione immediata direttamente verso uno stabilimento di macellazione designato conformemente all’Allegato IV del Reg. (CE) n. 1266/2007 e s.m., situato su tutto il territorio nazionale (zone indenni o in restrizione per sierotipi diversi) alle seguenti condizioni:
- gli animali sono inviati in vincolo sanitario direttamente a destino allo stabilimento di macellazione designato;
- il trasporto deve avvenire senza sosta, a meno che il periodo di riposo di cui al Reg. (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un Punto di sosta situato nella stessa zona soggetta a restrizione, percorrendo il tragitto più rapido previo trattamento del mezzo con insetticidi e degli animali con insetto repellente;
- la ASL competente del luogo di origine degli animali deve notificare almeno 48 ore prima della partenza alla ASL competente sullo stabilimento di macellazione l’arrivo degli animali.
E’ autorizzata la movimentazione di animali destinati alla macellazione immediata provenienti da aziende situate in zona di restrizione e diretti verso macelli situati in altra zona di restrizione per lo stesso sierotipo del virus della Blue tongue ma geograficamente non contigue alle seguenti condizioni:
- gli animali sono inviati in vincolo sanitario direttamente a destino allo stabilimento di macellazione;
- il trasporto deve avvenire senza sosta, a meno che il periodo di riposo di cui al Reg. (CE) n. 1/2005 non abbia luogo in un Punto di sosta situato nella stessa zona soggetta a restrizione, percorrendo il tragitto più rapido previo trattamento del mezzo con insetticidi e degli animali con insetto repellente;
- la ASL competente del luogo di origine degli animali deve notificare almeno 48 ore prima della partenza alla ASL competente sullo stabilimento di macellazione l’arrivo degli animali.

Gli animali rientranti nelle tre casistiche elencate sono macellati nelle 24 ore dall’arrivo e si procede alla registrazione in Banca Dati Nazionale entro le 24 ore successive l’avvenuta macellazione.


La nota ministeriale fa riferimento a tutte le “aree di restrizione” del Veneto, comprese quindi le movimentazioni (da macello) da “zone infette”.


A seguito di richieste di chiarimento in merito alle modalità di movimentazioni di vitelli baliotti da aree infette della Regione Friuli Venezia Giulia, poiché le aree delle due regioni sono contigue e la situazione epidemiologica è analoga, si è concordato con i responsabili veterinari della Regione Friuli Venezia Giulia di permettere la movimentazione degli animali da vita all’interno di quella che si può considerare un’unica aree infetta a condizione che gli animali non presentino segni clinici prima del carico. L’attestazione sanitaria deve essere riportata dal veterinario ufficiale nella apposita sezione del modello 4.

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