Approvato il decreto Omnibus: semplificato l'agricoltore attivo

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Ieri, 19 aprile, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il decreto che dà attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento Omnibus, che revisiona alcuni interventi della Pac già dal 2018. Il testo definitivo del decreto consente di chiarire alcune scelte nazionali di attuazione che erano state anticipate in precedenti comunicazioni da parte del Ministero. In particolare si segnalano i seguenti punti.
- Agricoltore attivo (articolo 3): è confermato che dal 2018 non saranno più applicate in Italia le esclusioni di entrambe le “black list”, sia quella comunitaria che quella aggiuntiva nazionale. Quindi, aeroporti, servizi immobiliari, banche, assicurazioni, enti pubblici, etc. non saranno più esclusi a priori dai pagamenti diretti e dalle misure di sviluppo rurale. Gli unici requisiti validi per dimostrare di essere agricoltore attivo saranno: l’iscrizione all’Inps come coltivatori diretti, IAP, coloni o mezzadri; il possesso della partita IVA in campo agricolo e relativa dichiarazione Iva relativa all'anno precedente; per le aziende che possiedono più del 50% della superficie in zone montane e/o svantaggiate e per per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, sarà sufficiente il possesso della partita Iva in campo agricolo.
- La quantificazione del taglio massimo applicabile ai diritti per far fronte alle domande di accesso alla riserva nazionale per le aree montane e svantaggiate (articolo 10) si attesterà sull’1,5%. Tale taglio si sommerà alle altre riduzioni derivanti dall’aumento del pagamento aggiuntivo per i giovani (0,6-0,8%) e da quelli necessari per il fabbisogno dei “nuovi agricoltori”.
- La gestione delle superfici a riposo seminate con specie mellifere indicate nell'allegato al decreto in purezza o in miscugli, va effettuata per un periodo di 7 mesi, da primo gennaio al 31 luglio.
- E' confermato l’aumento della maggiorazione del pagamento a favore dei giovani agricoltori nella misura del 50% del pagamento di base (articolo 17) e potrà essere richiesto per cinque anni. Perciò, se un giovane si è insediato nel 2012 ed ha presentato la prima domanda nel 2015, ha potuto beneficiare sinora del premio anche per il 2015 e 2016. Potrà ora beneficiare della maggiorazione anche per il 2018 e 2019 completando così il quinquennio.
- Prati permanenti: per dimostrare la non continuità delle superfici a foraggere e non farle ricadere nel registro nazionale dei prati permanenti ai sensi dell’art. 4 Reg. 1307/2013 è necessaria la dimostrazione dell’avvenuta aratura. L’Agea provvederà attraverso apposita circolare a indicare indicazioni in merito ai controlli amministrativi o a campione relativi a questa casistica.
- Sostegno accoppiato per soia, grano duro e risone da seme: dalla campagna 2018 il Mipaaf e l’Agea hanno escluso questi prodotti dal premio accoppiato con una modifica della matrice prodotti/interventi.
- Infine, il decreto prevede (articolo 28) che i piccoli agricoltori che acquisiscono nuovi terreni possono non dichiararli in domanda se non vi sono altre richieste di aiuto.

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