Codice della strada: pubblicato il calendario 2017 dei divieti alla circolazione

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Si segnala che, nelle more della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è stato anticipato il Decreto Ministeriale 13 dicembre 2016, n. 439, recante “Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l’anno 2017”, così come registrato alla Corte dei Conti. Si rammenta che l'efficacia del decreto decorre dal 1° gennaio 2017. 

Il provvedimento, come ogni anno, introduce delle limitazioni alla circolazione stradale in determinati periodi dell’anno. Per l’anno 2017 la struttura del decreto ricalca quello degli anni precedenti.
I piccoli aggiustamenti introdotti, al di là del calendario 2017, non riguardano aspetti rilevanti in quanto vengono confermate tutte le deroghe al divieto di specifico interesse agricolo.

Articolo 1
Viene confermato il campo di applicazione del divieto.
Il decreto prevede inoltre che per complessi di veicoli, trattore più semirimorchio, nel caso circoli su strada il solo trattore, il limite di massa si riferisce al solo trattore che - nel caso non sia atto al carico - coincide con la tara indicata nella carta di circolazione stradale.
In merito al calendario  dei divieti si evidenzia che nel 2017 verranno posti a divieto in particolare:
tutte le domeniche dell’anno;
il 6 gennaio;
dal 14 al 17 aprile (fine settimana di Pasqua) per un totale di 4 giorni di blocco consecutivi;
il 25 aprile;
il 1 maggio;
il 1 e 2 giugno;
tutti i sabati di luglio e il venerdì 28 luglio;
il primo venerdì e sabato di agosto (4 e 5 agosto) e il 12 (sabato) e il 15, nonché gli ultimi due sabati di agosto (19 e 26 agosto);
il 1 novembre;
l’8 dicembre;
il 23, 25 e il 26 dicembre, per un totale di 4 giorni consecutivi di blocco.

Articolo 3 (deroghe al divieto di circolazione)
Sono previste e confermate le deroghe al divieto relative alla circolazione di veicoli:
classificati come macchine agricole che circolano su strade non comprese nelle rete stradale di interesse nazionale (art 3 comma 1 lett n);
adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare (art 3 comma 1 lett. h);
adibiti esclusivamente al trasporto di latte o liquidi alimentari (art 3, comma 1 lett. m) punto 3);
costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento (art 3, comma 1 lett. o);
per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili in regime ATP (art 3, comma 1 lett. q)2;
per i trattori isolati per il solo percorso di rientro alle sedi dell’impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato.
Viene invece leggermente modificata la deroga relativa al trasporto esclusivo di prodotti alimentari di cui alla lettera r), comma 1 dell’articolo 3 per meglio differenziarla rispetto alla lettera q) relativa ai trasporti di prodotti deperibili in regime di ATP, senza alterare rispetto all’anno scorso le categorie di beni che sono coinvolti dalla deroga. In particolare, la nuova lettera r) del comma 1 dell’articolo 3 si riferisce al trasporto di prodotti alimentari deteriorabili che non richiedono il trasporto in regime di ATP, quali frutta e ortaggi freschi (altrimenti si ricade nella lettera q) del medesimo articolo) e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali non  ancora germogliati, pulcini destinati all’allevamento, uova da cova con specifica attestazione all’interno del documento di trasporto o equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione degli stessi.

Articoli 4-5-6-7 (deroghe al divieto di circolazione purché muniti di autorizzazione prefettizia)
Sono confermate le esclusioni dal divieto di circolazione purché muniti di autorizzazione prefettizia nel caso di:
a) veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli deperibili che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all’alimentazione degli animali.
Le richieste di autorizzazione a circolare in deroga al divieto devono essere inoltrate, almeno 10 giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura della provincia di partenza. Il rilascio delle autorizzazioni può avvenire anche presso la Prefettura in cui ha sede l’impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all’esecuzione del medesimo, previo preventivo benestare della Prefettura dove ha inizio il viaggio.
b) veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461. Le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura della provincia interessata. Il rilascio delle autorizzazioni può avvenire anche presso la Prefettura in cui ha sede l’impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all’esecuzione del medesimo, previo preventivo benestare della Prefettura dove ha inizio il viaggio.
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.
Le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura della provincia di partenza. Vi è anche la possibilità per questa fattispecie di trasporto e per quella legata al trasporto di attrezzature per spettacoli dal vivo di ottenere l’autorizzazione anche dalla Prefettura nel cui territorio ha sede lo stabilimento di produzione o dove si svolge lo spettacolo, previo benestare della prefettura di partenza. Il rilascio delle autorizzazioni può avvenire anche presso la Prefettura in cui ha sede l’impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all’esecuzione del medesimo, previo preventivo benestare della Prefettura dove ha inizio il viaggio.

Macchine agricole eccezionali (art 8)
Anche per il 2017 è prevista l’esclusione dal divieto di circolazione per le macchine agricole definite “eccezionali” ai sensi dell’art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.
Pertanto, la circolazione delle macchine agricole definite “eccezionali” su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale, nei giorni del calendario dei divieti 2017, è condizionata al rilascio dell’autorizzazione da parte della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.
Si ritiene opportuno ricordare che le macchine agricole eccezionali, per circolare sulle strade pubbliche, devono essere comunque munite della specifica autorizzazione rilasciata dagli Enti proprietari delle strade, ai sensi dell’art. 104, comma 8 del nuovo codice della strada e dell’art. 268 del regolamento di attuazione; autorizzazione che ha finalità del tutto diversa da quella di cui trattasi.

Trattore strada

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