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ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

E' costituita, con sede nel comune di Venezia, CONFAGRICOLTURA VENEZIA.
Essa concorre a formare la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, di seguito indicata come Confederazione, a norma dell'art. 3 dello Statuto della Confederazione stessa.
Essa concorre a formare inoltre la Federazione Regionale delle Unioni Agricoltori Venete, denominata Confagricoltura Veneto, di seguito indicata come Federazione Regionale, a norma dell'art. 24 del predetto Statuto confederale.
Confagricoltura Venezia, le sue Sezioni provinciali di prodotto e i suoi Sindacati di Categoria sono tenuti ad osservare lo Statuto ed il regolamento confederali e devono riportare nell'intestazione della corrispondenza e nei propri atti, la dicitura “Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana” e il simbolo confederale.
Confagricoltura Venezia è stata costituita con atto del 4 novembre 1945 (Rep. 27667 notaio Ferruccio Chiurlotto) con la denominazione di Associazione tra gli Agricoltori della Provincia di Venezia. Con atto del 25 marzo 1952 (Rep. 3195 notaio Luigi Piero Paganuzzi) ha modificato la propria denominazione in “Unione Provinciale degli Agricoltori di Venezia”.

ART. 2 – SCOPI

Confagricoltura Venezia  ha la rappresentanza degli agricoltori e degli enti associati inquadrati nelle Sezioni Provinciali di Prodotto e nei Sindacati di Categoria che la costituiscono, ai fini della difesa dei rispettivi interessi generali e particolari e per la tutela e l'incremento dell'agricoltura provinciale.
A tal fine si propone senza scopo di lucro:
a) – di tutelare gli interessi e la professionalità dell'impresa agricola in ogni sua forma, nonché della proprietà e della conduzione  agricola della provincia, rappresentandole nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione ed ente pubblico o privato, nonché di qualsiasi altra organizzazione economica e sindacale.
Per l'assolvimento di tali compiti, essa provvede a studiare i problemi sindacali, tecnici ed economici di interesse particolare per l'agricoltura della provincia, ad elaborare i criteri ed a tracciare le direttive generali alle quali dovranno attenersi i singoli Sindacati di categoria e le singole  Sezioni di Prodotto;
b) – di coordinare l'attività dei Sindacati di Categoria in essa inquadrati,  onde realizzare la massima unità di indirizzo nella trattazione e nella definizione di questioni di carattere generale.
Agli scopi suddetti, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma secondo, dello Statuto confederale, ogni proposta di contratto o accordo collettivo che i Sindacati inquadrati intendono stipulare o di cui essi vengono richiesti, sarà sottoposta all'autorizzazione di Confagricoltura Venezia, cui spetta di impartire le direttive che dovranno essere seguite e di riservarsi eventualmente la ratifica dei contratti e degli accordi medesimi ai fini della loro validità.
E' attribuita a Confagricoltura Venezia  la stipulazione dei contratti e degli accordi collettivi che riguardino interessi di carattere comune ad alcuni o a tutti i sindacati inquadrati.
Ogni contratto ed accordo collettivo stipulato da Confagricoltura Venezia o dai Sindacati provinciali di categoria costituiti presso Confagricoltura Venezia deve essere trasmesso alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana perché agli effetti della sua validità lo ratifichi.
Del pari Confagricoltura Venezia deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Confederazione per iniziare trattative dirette alla stipulazione di contratti o accordi collettivi.
Essa è tenuta inoltre a rendere operanti, in collaborazione con i Sindacati di categoria interessati, contratti integrativi di quelli nazionali che la Confederazione ha facoltà di stipulare, di intesa con le Federazioni nazionali di categoria, qualora nella provincia non sia stato all'uopo provveduto entro i termini di tempo prestabiliti;
c) – di stimolare l'incremento ed il miglioramento della produzione agricola, nonché di promuovere e coordinare tutte le forme di attività intese alla difesa economica della produzione agricola della provincia, curando la costituzione o l'adesione di organizzazioni o enti adeguati allo scopo. Per il conseguimento di tali attività le singole Sezioni di Prodotto possono anche, in relazione agli scopi e alle direttive Confederali, studiare e proporre a Confagricoltura Venezia eventuali accordi con Organizzazioni e con Enti economici, interessati ai vari settori della produzione agricola provinciale;
d) – di provvedere alla nomina e promuovere l'intervento dei propri rappresentanti o delegati in tutti quegli enti, organismi, istituzioni o commissioni in cui una rappresentanza degli agricoltori sia prevista, richiesta ed opportuna per i fini di cui alla lettera a);
e) – di promuovere, coordinare e rappresentare tutte le forme di attività e di servizi intese ad assistere e potenziare le imprese agricole, nella loro gestione, nelle attività di produzione, trasformazione e commercializzazione, in quelle ad esse connesse, anche in funzione della tutela e della valorizzazione del territorio e dell'ambiente ed in quant'altro ritenga utile alle stesse ed all'intero settore agricolo;
f) – di provvedere alla difesa ed alla valorizzazione delle produzioni agricole, assumendo ogni iniziativa adeguata allo scopo; in particolare di promuovere, coordinare ed assistere l'organizzazione economica dei produttori in associazioni dei produttori, cooperative ed altre forme associative, promuovere o partecipare in assistenza a contratti interprofessionali e ad accordi, anche economici, con enti, associazioni o soggetti operanti nel sistema agro-alimentare;
g) – di promuovere, favorire ogni iniziativa, anche in attuazione di programmi pubblici nazionali, regionali o provinciali, concernente l'istruzione e l'aggiornamento professionale ad ogni livello e grado, l'assistenza tecnica, l'attività di centri studi e di laboratori sperimentali, l'organizzazione di mostre e fiere campionarie di prodotti agricoli;
h) – di promuovere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei soggetti di cui al precedente primo comma del presente articolo nonché del personale loro dipendente, curando e tutelando i loro bisogni ed interessi, anche in attuazione delle iniziative assunte dalla Confederazione sul piano previdenziale e pensionistico direttamente e tramite l'Ente di Patronato;
i) – di promuovere e curare i rapporti con le altre organizzazioni imprenditoriali, agricole ed extraagricole, operando per lo sviluppo complessivo dell'imprenditoria provinciale;
l) – di organizzare e far funzionare tutti quei servizi ivi compresa l'assistenza tecnica che possano agevolare il compito degli agricoltori, al fine di prestare ad essi tutta l'assistenza richiesta,  anche per quanto riguarda la propaganda e l'informazione attraverso la stampa ed altri mezzi di divulgazione;
m) – di promuovere e facilitare lo studio e la risoluzione di tutti i problemi che interessano l'agricoltura provinciale sotto l'aspetto tecnico ed economico, e di promuovere e di curare iniziative di carattere assistenziale e culturale tendenti  alla elevazione delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori agricoli.

ART. 3  - REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI

Per gli scopi sopra enunciati, Confagricoltura Venezia  si propone:
1) – di coordinare la propria attività con quella delle altre  organizzazioni provinciali che concorrono a formare la Confederazione  per il tramite della Federazione Regionale onde conseguire la necessaria unità di indirizzo per la trattazione e la definizione di problemi di carattere regionale in armonia con gli scopi previsti dal presente statuto;
2) – di attenersi e di uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive degli organi statutari della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana e della Federazione Regionale.

TITOLO II

DEGLI ASSOCIATI E DEI LORO OBBLIGHI E CONTRIBUTI

ART. 4 ASSOCIATI ED ENTI ADERENTI.

Possono far parte di Confagricoltura Venezia   le persone fisiche, giuridiche, nonché gli altri soggetti giuridici privi di personalità riconosciuta, che svolgano attività od abbiano scopi e qualifica per poter essere inquadrati nei Sindacati di categoria e nelle Sezioni di prodotto che costituiscono Confagricoltura Venezia, di cui al Titolo IV del presente Statuto.
Fanno parte di Confagricoltura Venezia anche la Sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Giovani Agricoltori e il Sindacato Provinciale Pensionati.
Possono inoltre aderire  le Associazioni, gli Enti e le Organizzazioni che abbiano scopi  che si armonizzino con quelli di Confagricoltura Venezia, svolgano attività e si propongano fini inerenti alla tutela, alla difesa e all'incremento dell'agricoltura e della produzione agricola in genere.
L'attività dei Sindacati provinciali di categoria e delle Sezioni che fanno capo alle rispettive Federazioni ed Associazioni, nonché quella delle Sezioni di prodotto provinciali che fanno capo alle rispettive Federazioni nazionali di prodotto, si svolge esclusivamente nell'ambito di Confagricoltura Venezia, attraverso i suoi uffici e servizi.

ART.5  - AMMISSIONE

L'agricoltore o l'ente che intenda far parte di Confagricoltura Venezia in qualità di socio, deve presentare domanda alla Presidenza, nel rispetto dei criteri e delle modalità indicati nel regolamento di attuazione del presente Statuto.
Le associazioni, gli enti e le organizzazioni di cui all'art. 4 comma III, dovranno presentare, oltre alla domanda, copia del rispettivo Statuto.
Sull'ammissione e sulla assegnazione ai singoli Sindacati di categoria e alle singole Sezioni di prodotto decide il Presidente; la  decisione del Presidente  deve essere ratificata dal Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile.
Contro la decisione del Presidente, in caso di mancato accoglimento della domanda o assegnazione ad un Sindacato o a una Sezione di prodotto che l'interessato ritenga non conforme all'attività da lui svolta, è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione  stessa, al Consiglio Direttivo di Confagricoltura Venezia, il quale dovrà decidere nella prima riunione successiva alla presentazione del ricorso.

ART. 6 OBBLIGHI DEI SOCI

L'appartenenza a Confagricoltura Venezia  comporta l'obbligo per i soci di osservare il presente Statuto e di uniformarsi strettamente alle deliberazioni ed alle direttive di Confagricoltura Venezia, nonché di versare il contributo associativo di cui all'art. 7.
L'impegno del socio dura tre anni dal momento dell'iscrizione ed è tacitamente rinnovato di anno in anno se almeno  sei mesi prima della scadenza del suo impegno, l'interessato non ne da' disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
E' fatto espresso divieto ai singoli soci di modificare le condizioni e i patti di lavoro in vigore con iniziativa diretta non autorizzata da Confagricoltura Venezia
Ogni accordo del genere sarà considerato nullo e di nessun effetto, e il socio che deroghi all'obbligo di cui al precedente comma e persista in tale linea di condotta sarà passibile di espulsione da Confagricoltura Venezia stessa, con decisione del Consiglio Direttivo, motivata e pubblicata.
Eguale provvedimento potrà essere preso anche a carico del socio che mancasse gravemente alla necessaria disciplina nei confronti di Confagricoltura Venezia.

ART. 7 -  CONTRIBUTI

I singoli soci si impegnano a corrispondere  a Confagricoltura Venezia  il proprio contributo nella misura necessaria a provvedere alle spese di funzionamento.
Le quote associative dovranno essere versate con i seguenti termini e modalità: entro il 28 febbraio dell'anno in cui il contributo si riferisce, dovrà essere versata una quota pari all'importo dell'intera contribuzione fissata per l'anno precedente; entro il 30 giugno dello stesso anno dovrà essere versata la quota a conguaglio delle eventuali maggiorazioni contributive decise dall'assemblea.
In base a tale impegno, Confagricoltura Venezia  si riserva di far valere i suoi diritti per la riscossione delle quote sociali con tutti i mezzi consentiti dalla legge.
I contributi sono fissati ogni anno dall'Assemblea sulla base del bilancio di Confagricoltura Venezia.
In caso di ritardato pagamento del contributo associativo, sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale dalla scadenza di cui al secondo comma al giorno del pagamento.
Il mancato versamento nel termine di cui al secondo comma della quota annuale di contributo o di parte di essa comporta, nei confronti del socio moroso, la sospensione del diritto all'assistenza di Confagricoltura Venezia ed alla partecipazione alla sua attività, a partire dalla scadenza medesima.
I contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione del caso di morte.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:
a) – per la perdita totale della proprietà o del possesso oppure della disponibilità dei terreni, ovvero, nel caso di persone giuridiche, per l'estinzione delle medesime;
b) – per recesso allo scadere del termine previsto dal secondo comma dell'art. 6;
c) – per inadempienza degli obblighi previsti dal presente Statuto o per atto di indisciplina grave.
Sulla perdita della qualità di socio decide il Presidente, ad eccezione dell'ipotesi di cui alla lettera c), di competenza del Comitato di Presidenza.
Contro la decisione del Presidente o la delibera del Comitato di Presidenza è ammesso ricorso al  Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione. Il ricorso non  sospende l'esecutorietà della decisione del Presidente o  della delibera del Comitato di Presidenza.
Le norme di cui sopra si applicano anche nei confronti dei soci di cui al terzo comma dell'art. 4.
L'impegno del versamento dei contributi associativi ed il beneficio dell'assistenza cessano alla fine dell'anno sociale in corso al momento della delibera.

ART. 9 – CONTRIBUTI ALLA CONFEDERAZIONE E ALLA FEDERAZIONE REGIONALE

Confagricoltura Venezia è tenuta a versare alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana la quota associativa annuale ordinaria prevista dallo Statuto confederale.
Essa è altresì tenuta a corrispondere il proprio contributo nella misura necessaria a provvedere alle spese di funzionamento della Federazione Regionale secondo quanto previsto  dallo Statuto confederale.

TITOLO III

ORGANI  DI CONFAGRICOLTURAVENEZIA

ART. 10 – ORGANI

Sono organi di Confagricoltura Venezia:
a) – l'Assemblea Generale,
b) – il Consiglio Direttivo;
c) – il Comitato di Presidenza;
d) – il Presidente;
e) – l'Amministratore Tesoriere;
f) – il Collegio dei Revisori dei Conti;
g) – il Collegio dei probiviri.

I componenti degli Organi di Confagricoltura Venezia escluso il Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere soci di Confagricoltura Venezia stessa.
Tutte le cariche sociali di Confagricoltura Venezia, comprese quelle previste dalle norme di attuazione del presente Statuto in riferimento all'organizzazione periferica di cui all'art. 29, hanno durata di tre anni.
I componenti degli organi collegiali non possono farsi rappresentare per delega.

ART. 11 – ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea generale  è costituita da tutti i soci di Confagricoltura Venezia, in regola con il pagamento del contributo associativo.

ART 12 – ADUNANZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno, non oltre il 31 maggio, in via straordinaria, per iniziativa del Presidente in caso di necessità, o a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo o del comitato di Presidenza.
Chi chiede la convocazione dell'Assemblea è tenuto a precisare gli argomenti da porre in discussione.

ART 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale è convocata su deliberazione del Consiglio Direttivo a cura della Presidenza, mediante lettera spedita ai componenti di essa almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza.
Le comunicazioni devono contenere l'indicazione del luogo della riunione, del giorno e dell'ora fissata per la prima e per la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea.
In caso di particolare urgenza, il termine di cui sopra potrà essere ridotto a otto giorni.
L'urgenza è dichiarata dal Presidente o dal suo sostituto.

ART. 14 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale è validamente costituita in prima convocazione se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza dei suoi componenti; in seconda convocazione, la quale può aver luogo anche un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità decide il voto del Presidente.
Non si tiene conto degli astenuti. Chi non esprime alcun voto, né si dichiara astenuto, è considerato assente ad ogni effetto.
Le modalità della votazione sono stabilite di volta in volta dall'Assemblea, salvo per le nomine di persone, che hanno luogo per scrutinio segreto, a meno che l'Assemblea medesima non decida all'unanimità di provvedervi diversamente.

ART. 15 – PRESIDENTE – SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA – VERBALE

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente  e, in caso di sua assenza o di impedimento, questi è sostituito a norma dell'art. 22.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.
Per le Assemblee che comportano modifiche dello Statuto dovrà essere nominato come segretario un notaio.
Copia delle deliberazioni adottate dovrà essere inviata entro trenta giorni, alla Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana.

ART. 16 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Sono di competenza dell'Assemblea:
1) – l'elezione del Presidente e dei VicePresidenti;
2) – l'eventuale elezione del Presidente Onorario;
3) -  l'elezione dell'Amministratore Tesoriere;
4) -  l'elezione dei quattro componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;
5) – l'elezione dei quattro componenti il Collegio dei Probiviri,
6) – l'elezione dei Presidenti dei Sindacati di categoria e dei Presidenti delle Sezioni di prodotto (l'elezione dei presidenti dei sindacati e delle sezioni spetta esclusivamente ai soci che ne fanno parte);
7) – la determinazione delle direttive generali dell'attività dell'Unione, nell'ambito e in armonia con le direttive Confederali;
8) – l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario;
9) – le modifiche dello Statuto, lo scioglimento di Confagricoltura Venezia e la nomina dei liquidatori;
10) – la determinazione dei contributi che dovranno essere versati dai singoli soci di Confagricoltura Venezia, a norma dell'art. 7 del presente Statuto;
11) – la proposizione dei ricorsi al Comitato Direttivo confederale attraverso le determinazioni della Giunta Esecutiva confederale concernenti la misura del contributo da versare alla Confederazione;
12) – il deferimento al Comitato Direttivo confederale dei casi di dissenso tra singoli Sindacati di categoria e Confagricoltura Venezia.

ART 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito:
a) – dal Presidente
b) – dai Vice Presidenti
c) – dall'Amministratore Tesoriere
d) – dai Presidenti delle Sezioni Provinciali di Prodotto
e) – dai Presidenti dei Sindacati provinciali di categoria
f) - dai Presidenti mandamentali,
g) – dal Presidente della Sezione ANGA.
e) – dal presidente della Sezione Agriturist provinciale.

ART. 18 – CONVOCAZIONE E ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni bimestre e, in via straordinaria, quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta un Presidente di Sindacato di categoria o almeno due Presidenti di Sezioni di prodotto, precisando gli argomenti da porre in discussione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci.
La convocazione è effettuata con comunicazione ai componenti il Consiglio Direttivo tramite lettera semplice o via fax inviati almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
Non è richiesto numero legale per la validità dell'adunanza.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale.
In caso di urgenza, la convocazione del Consiglio Direttivo può essere fatta con preavviso non minore di cinque giorni.
L'urgenza è dichiarata dal Presidente o dal suo sostituto.

ART 19 – ATTRIBUZIONI  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo:
1) – deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano l'agricoltura della provincia, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;
2) – studiare e coordinare proposte e problemi che interessano l'agricoltura, le categorie e gli agricoltori associati;
3) – individuare i prodotti, i settori di produzione o i settori economici di rilevanza agricola ambientale o territoriale, per i quali istituire le Sezioni provinciali di prodotto;
4) – deliberare previa autorizzazione delle Federazioni nazionali di categoria, su un diverso ordinamento dei Sindacato stessi nell'ambito dell'Unione, ivi compresa la loro concentrazione;
5) – ratificare gli Statuti dei Sindacati di categoria e i regolamenti delle Sezioni di prodotto nonché le eventuali successive modifiche;
6) – esaminare ed approvare la proposta di bilancio e il rendiconto consuntivo dell'Unione da presentare all'Assemblea generale;
7) – designare i propri delegati per la composizione del Consiglio Direttivo della Federazione Regionale nei casi previsti dallo Statuto Confederale
8) – proporre all'Assemblea i contributi che dovranno essere versati dai singoli soci dell'Unione, a norma dell'art. 7 del presente Statuto;
9) – deliberare sui ricorsi contemplati nell'articolo 5 del  presente Statuto;
10) – approvare l'organico ed il regolamento del personale e dei servizi;
11) – ratificare le deliberazioni di propria competenza, adottate in via d'urgenza dal Presidente;
12) – dare il parere su tutte le materie ad esso sottoposte dal Comitato di Presidenza e attuare quanto altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari;
13) – nominare tre componenti il Comitato di Presidenza da individuarsi tra i componenti il Consiglio Direttivo;
14) – adottare il regolamento che  contenga le norme di attuazione del presente Statuto.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 20 – COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è costituito:
a) – dal Presidente
b) – dai VicePresidenti
b) – dall'Amministratore Tesoriere
d) – dai tre membri eletti dal Consiglio Direttivo  secondo quanto previsto  dall'art. 19.

ART 21 – ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI PRESIDENZA

Spetta al Comitato di Presidenza:
1) - collaborare col Presidente nello svolgimento delle funzioni a questi attribuite dal presente Statuto e nella esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
2) – curare l'espletamento di quelle attribuzioni e di quegli incarichi che siano ad esso affidati dal Consiglio Direttivo;
3) – deliberare l'esclusione del socio per inadempienza degli obblighi previsti dal presente statuto o per atto di indisciplina grave;
4) – predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario di Confagricoltura Venezia da presentare per l'esame al Consiglio Direttivo;
5) – determinare le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria di Confagricoltura Venezia;
6) – predisporre l'organico ed il regolamento del personale e dei servizi, da presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo;
7) – provvedere alle assunzioni, alle promozioni ed al licenziamento del personale;
8) – assicurare e mantenere il coordinamento tra i Sindacati provinciali ed i soci aderenti;
9) attuare quant'altro sia ritenuto utile per l'adempimento degli scopi statutari.
Il funzionamento del Comitato di Presidenza segue le stesse norme stabilite per il Consiglio Direttivo.
Nei casi di urgenza il Comitato di Presidenza è autorizzato ad assumere le facoltà deliberanti attribuite al Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica da parte dello stesso alla sua prima riunione. In caso di mancata ratifica il Consiglio Direttivo deve emanare le disposizioni che si rendano necessarie a regolare la situazione determinatasi.
L'urgenza è dichiarata dal presidente o dal suo sostituto.

ART. 22 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Il Presidente e i Vice Presidenti, in numero di due, sono eletti dall'Assemblea.
Il loro incarico è incompatibile con il mandato parlamentare europeo, nazionale e regionale; è incompatibile inoltre con la presidenza dei Sindacati di categoria e delle Sezioni di prodotto.
Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Unione di fronte a terzi e in giudizio.
Il Presidente deve conferire ad un Vice Presidente l'incarico di vicario, al quale spetta il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Il Presidente deve inoltre affidare all'altro Vice Presidente l'incarico di coordinare l'attività dei Presidenti mandamentali.
Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati completi consecutivi.

ART. 23 -  ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Spetta al Presidente:
1) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
2) – adottare i provvedimenti occorrenti per lo svolgimento dell'attività dell'Unione;
3) – esaminare e risolvere le questioni interne degli uffici e del personale;
4) – partecipare al Consiglio Direttivo della Federazione Regionale;
5) – partecipare all'Assemblea generale della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana,
6) – compiere, nell'ambito dei suoi poteri, ogni altra incombenza non prevista dal presente articolo.
In caso di urgenza, il Presidente può esercitare, salvo ratifica, i poteri del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo.
L'urgenza è dichiarata dal Presidente o dal suo sostituto, qualora la ratifica non venga effettuata si applica la norma finale del comma terzo dell'art. 21.

ART 24 – PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario, eletto dall'Assemblea fra persone che abbiano resi eccezionali e segnalati servizi alla Organizzazione, fa parte dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, con voto consultivo.
Al Presidente onorario si applicano le incompatibilità di cui al secondo comma dell'art. 22.

ART.25 – AMMINISTRAZIONE TESORIERE

L'Amministratore Tesoriere viene eletto dall'Assemblea Generale.
Spetta all'Amministratore Tesoriere:
1) – attuare le deliberazioni del Comitato di Presidenza in materia economica, amministrativa e finanziaria;
2) – effettuare e ricevere mandati di pagamento;
3) – utilizzare, con propria firma, i fondi dell'Unione ovunque esistenti.
All'Amministratore Tesoriere si applicano le incompatibilità di cui al secondo comma dell'art. 22.

ART. 26 REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea nomina, anche fuori del proprio seno, un Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri effettivi ed un supplente. Essa designa altresì il Presidente  del Collegio stesso.
Il Collegio dei revisori vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Unione  e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.
I Revisori dei conti effettivi, o, in loro assenza, il supplente, partecipano con voto consultivo alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ART. 27 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea Generale dell'Unione nomina un Collegio di quattro Probiviri, tre effettivi ed  un supplente.
L'appartenenza al collegio non è compatibile con ogni altra carica nell'ambito dell'Unione.
Al Collegio dei Probiviri possono essere sottoposte tutte le questioni che riguardano l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto e che non siano riservate ad altri Organi dell'Unione.
Ad esso possono essere deferiti altresì i casi di dissenso e di contrasto, di qualsiasi specie, che dovessero insorgere tra le Organizzazioni aderenti all'Unione.
Il Collegio dei Probiviri decide in ordine ai ricorsi presentati ai sensi dell'art. 8, terzo comma.

ART. 28 – ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

I soci di Confagricoltura Venezia sono ripartiti  in  zone mandamentali.
Il numero, la struttura e il funzionamento dei mandamenti sono stabiliti dalle norme di attuazione del presente Statuto e devono comunque essere ispirati ai principi ed ai criteri che informano l'ordinamento dell'Unione.

ART. 29 – DIREZIONE E PERSONALE DELL'UNIONE

L'attività  di Confagricoltura Venezia si esplica a mezzo dei servizi e degli uffici, in base ad un regolamento ed ad un organico approvati dal Consiglio Direttivo.
Il Direttore di Confagricoltura Venezia:
a) – sovraintende a tutti i servizi e gli uffici di Confagricoltura Venezia e ne regola l'attività. Egli è di diritto Capo del Personale;
b) – applica le deliberazioni degli Organi di Confagricoltura Venezia, studia e propone al Presidente le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari,
c) – partecipa con voto consultivo a tutte le riunioni degli organi di Confagricoltura Venezia, è segretario di diritto dei medesimi e firma, unitamente al Presidente, i relativi verbali;
d) – partecipa, con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo della Federazione Regionale,
e) – propone, agli organi competenti l'assunzione, le promozioni e il licenziamento del personale;
f) – firma, in unione al Presidente, tutti gli atti, contratti, documenti di Confagricoltura Venezia, in esecuzione delle decisioni e delle direttive di massima degli organi competenti;
g) – in caso di sua assenza, designa la persona che dovrà sostituirlo, sottoponendo la designazione alla ratifica del Presidente.

TITOLO IV

SEZIONI PROVINCIALI DI PRODOTTO E SINDACATI DI CATEGORIA.

ART. 30  – ORDINAMENTO

Confagricoltura Venezia è articolata in Sezioni provinciali di prodotto istituite dal Consiglio Direttivo per i principali prodotti, settori di produzione o settori economici di rilevanza agricola, ambientale e territoriale. I Presidenti delle Sezioni provinciali vanno a costituire le Sezioni regionali che, a loro volta, costituiscono le Federazioni nazionali di prodotto.
Confagricoltura Venezia è articolata inoltre nei seguenti Sindacati provinciali di categoria:
- Sindacato proprietari conduttori in economia
- Sindacato affittuari conduttori in economia
- Sindacato dell'impresa familiare coltivatrice
- Sindacato dei proprietari concedenti in affitto
Fanno parte di Confagricoltura Venezia
- la Sezione provinciale ANGA
- il Sindacato provinciale Pensionati.
Gli agricoltori che intendano associarsi   danno la loro adesione a Confagricoltura Venezia che  provvede ad assegnarli alle Sezioni di prodotto ed ai Sindacati di categoria di competenza.

ART. 31 – SEZIONI PROVINCIALI DI PRODOTTO

Le Sezioni provinciali di prodotto inquadrano i soci di Confagricoltura Venezia  in relazione alle produzioni rappresentate.
Le Sezioni sono istituite con delibera del Consiglio Direttivo per i principali prodotti, settori di produzione o settori economici di rilevanza agricola, ambientale e territoriale.
Non potranno comunque essere eletti alla Presidenza  i soci che, relativamente al singolo prodotto, non abbiano un prevalente interesse produttivo.

ART. 32 – SINDACATI PROVINCIALI DI CATEGORIA

I Sindacati provinciali di categoria inquadrano in sede sindacale le categorie imprenditoriali secondo le forme di conduzione, in particolare:
1) – il Sindacato provinciale dei proprietari conduttori in economia inquadra i proprietari conduttori in economia;
2) – il Sindacato provinciale affittuari conduttori in economia inquadra gli affittuari conduttori
in economia;
3) – il Sindacato provinciale dell'impresa familiare coltivatrice inquadra i coltivatori diretti a qualsiasi titolo;
4) il Sindacato provinciale dei Proprietari concedenti in affitto e della proprietà rurale inquadra i soci con beni affittati.
I Sindacati provinciali rappresentano e tutelano sindacalmente gli interessi relativi alle categorie inquadrate.

TITOLO V

PATRIMONIO – ENTRATE – BILANCI

ART. 33 – PATRIMONIO

Il patrimonio di Confagricoltura Venezia è costituito:
a) – dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o a qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso dell'unione;
b) – dalle eccedenze dei bilanci annuali.

ART. 34 – ENTRATE

Le entrate di Confagricoltura Venezia sono costituite:
a) – dai contributi annuali dei soci e da quelli straordinari che venissero stabiliti dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo su delega dell'Assemblea, nonché dalle quote di pertinenza di Confagricoltura Venezia sui proventi a carattere nazionale o provinciale relativi ad attività svolte dall'Organizzazione;
b) – dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
c) – dagli eventuali proventi di attività svolta in conformità degli scopi di Confagricoltura Venezia.

ART. 35 – AMMINISTRAZIONE

Il Comitato di Presidenza determina le modalità per l'erogazione delle spese, per gli investimenti di capitali e per la gestione economica e finanziaria di Confagricoltura Venezia.
E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la gestione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. -  36 - BILANCIO

Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale, insieme con le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti.
Il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario debbono essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei conti almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale.

TITOLO VI

MODIFICAZIONI STATUTARIE – SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE

ART. 37 -  MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni allo Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale in seduta straordinaria.
In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessario, in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo di essi.
Per la validità delle deliberazioni adottate è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

ART. 38 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE  DELL'UNIONE

Lo scioglimento di Confagricoltura Venezia deve essere deliberato dall'Assemblea Generale.
In tal caso, per la validità della costituzione dell'Assemblea, è necessaria la presenza di almeno  tre quarti dei suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.
Qualora venga deliberato lo scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina di un Collegio di liquidatori, composto di non meno di tre membri, determinandone i poteri e stabilendone le modalità della liquidazione.
Essa devolverà il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 39

Sono riconosciuti  poteri di intermediazione – e all'occorrenza di arbitrato e di intervento – al Comitato Direttivo confederale, e in seconda istanza al Collegio dei Probiviri confederali, nei confronti di Confagricoltura Venezia, per quanto riguarda i suoi rapporti con le altre Organizzazioni confederate.

ARTICOLO 40

Fino alla costituzione degli organi e all'elezione delle cariche di Confagricoltura Venezia  in base alle norme previste dal presente Statuto, rimangono in vigore gli organi e le cariche in funzione all'atto dell'approvazione di esso.

ARTICOLO 41

Il presente Statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, e le eventuali successive modifiche, una volta deliberato dall'Assemblea, deve essere trasmesso entro un mese  al Comitato Direttivo confederale.

ARTICOLO 42


Per tutte le controversie derivanti dall'applicazione del presente Statuto è competente il Foro di Venezia.

Allegati:
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