CONOE - Procedura transitoria pagamento contributo ambientale oli esausti

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Il CONOE (Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli oli e grassi vegetali ed animali esausti) prevede, dal 1 luglio 2017, l’applicazione del contributo ambientale per la raccolta e trattamento di oli e grassi esausti e le procedure di riscossione del contributo.
La norma prevede che il contributo ambientale sugli oli e sui grassi vegetali ed animali sia dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale e che debba essere versato al CONOE (o ad altri sistemi collettivi di raccolta riconosciuti dal Ministero dell’Ambiente) con cadenza trimestrale, dandone evidenza nelle fatture di vendita mediante la dicitura: «Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto», anche nelle fasi successive della commercializzazione.
I soggetti tenuti a pagare il contributo sono riassunti qui sotto:
Entità del contributo ambientale CONOE
- oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg;oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/kg;
- grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;
- oli extravergini di oliva solo se suscettibili di divenire esausti: euro 0,0102/kg.
Esclusioni
- gli oli extravergini di oliva (fatta salva l’applicazione dello stesso quando sia dimostrato che il loro impiego o la loro gestione determinano la produzione di rifiuti oggetto dell’attività del CONOE);
- gli oli di oliva vergini e l’olio di oliva in confezioni di capacità eguale o inferiore a cinque litri;
- gli oli vegetali diversi dai precedenti in confezioni di capacità eguale o inferiore a un litro;
- i grassi animali e vegetali in confezioni di capacità eguale o inferiore a 500 grammi;
- gli oli e i grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette nonché i prodotti alimentari con questi conservati;
- gli oli e i grassi animali e vegetali, nonché i prodotti alimentari con questi conservati, oggetto di vendita diretta effettuata dalle imprese agricole, di cui all’articolo 2135 del codice civile.
In considerazione delle segnalazioni pervenute al Consorzio da parte delle Associazioni di categoria in merito al non completo aggiornamento dei sistemi informatici e gestionali aziendali degli operatori interessati, le procedure transitorie sono integrate secondo quanto di seguito indicato.
In particolare la nuova procedura transitoria stabilisce che:
- anche se la decorrenza di legge del contributo ambientale è a partire dal 1 luglio 2017, CONOE ha accordato la possibilità di applicare ed esporre il contributo in fattura dal 1 ottobre 2017
- nel caso gli operatori scegliessero la semplificazione accordata con la procedura forfettaria e qualora adottino il contributo a partire dal 1 ottobre 2017, dovranno applicare la percentuale forfettaria del 35% in luogo di quella del 30% prevista nelle procedure forfettarie attualmente vigenti. In questo caso la riscossione del contributo non avviene più trimestralmente ma gli operatori procedono mensilmente a versare al CONOE la quota parte del contributo dovuto, a titolo di anticipazione sul totale trimestrale. A tal fine le prime scadenze per il versamento a CONOE sono il 10 novembre 2017 e il 10 dicembre 2017

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