Adozione della disciplina sulle modalità di quantificazione dei volumi irrigui

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E' stata pubblicata sul BURV del 13 gennaio 2017 la DGR 2240/2016 “Disciplina concernente gli obblighi e le disposizioni per la quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo. Decreto MIPAAF 31 luglio 2015”.
La Regione ha recepito le disposizioni nazionali in materia di obblighi di misurazione dei volumi irrigui, sia per quanto riguarda l’utilizzo dell’acqua irrigua, sia per quanto riguarda le restituzioni al reticolo idrografico superficiale.
L'obbligo di misurazione dei volumi prelevati e restituiti è sancito dall'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 che, in attuazione della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, prevede l'introduzione delle linee guida sull'installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica derivata e individua i criteri per il censimento di tutte le utilizzazioni in atto.
L’obbligo di recepimento delle linee guida è dato anche dalla condizionalità ex-ante del PSR Nazionale, il quale inoltre prevede una misura di finanziamento per l’ammodernamento delle strutture irrigue. Attualmente sono stanziati 300 mln €, e possono essere richiesti solo se le Regioni hanno recepito la normativa sul monitoraggio irriguo. In aggiunta a questo, è previsto anche dal fondo di coesione un finanziamento di ulteriori 250 mln € sulla stessa tematica.
Il monitoraggio dei volumi consiste nella rilevazione della quantificazione dell’acqua irrigua e il periodico invio dei dati al SIGRIAN (sistema informativo nazionale per la gestione delle risorse idriche in agricoltura), la banca dati di riferimento a livello nazionale. E’ necessario fare due distinzioni fondamentali:
· Irrigazione collettiva: gli obblighi di installazione, di misurazione e invio dei dati sono a carico degli enti gestori (Consorzi di Bonifica)
· Autoapprovvigionamento: qui l’obbligo di installazione e della misurazione o di stima del volume utilizzato e dell’invio dei dati all’ente è del proprietario del sistema di approvvigionamento. Per l’autoapprovvigionamento verrà comunque presentata un’ulteriore delibera più specifica con spiegazioni più approfondite.
Ulteriori approfondimenti su come realizzare questi obblighi saranno oggetto di prossime disposizioni regionali.

Qui sotto è possibile trovare un piccolo riassunto degli obblighi.
Per quanto riguarda l’irrigazione per autoapprovvigionamento, gli obblighi possono essere così riassunti:
· Esclusione obblighi di misurazione e stima (è necessaria comunque una dichiarazione dei volumi prelevati):
o Acque superficiali: meno di 40 l/s di portata media nella stagione irrigua
o Acque sotterranee: meno di 40 l/s di portata massima
o Captazioni da sorgente con portata media nella stagione irrigua inferiore a 40 l/s
o Prelievi a carattere occasionale o per irrigazione di soccorso
o Il titolare di impianti di sollevamento, in alternativa ai metodi di stima, deve fornire una dichiarazione sui volumi prelevati.

· Obbligo di stima dei volumi irrigui: la metodologia di stima per l’autoapprovvigionamento verrà dettagliata in una prossima DGR. L’obbligo di stima è del titolare del punto di approvvigionamento, viene consigliato di utilizzare un sistema di consiglio irriguo, il quale poi invia direttamente i dati al sistema regionale (ad esempio, è possibile utilizzare IRRIFRAME http://www.irriframe.it/irriframe?cookieCheck=true). Per quanto riguarda l’obbligo di stima, ci si riferisce alle seguenti casistiche:
o Acque superficiali: portata media nella stagione irrigua compresa fra 40 e 100 l/s
o Acque sotterranee: portata massima fra 40 e 100 l/s
o Captazioni da sorgente con portata media nella stagione irrigua fra 40 e 100 l/s

· Obbligo di misurazione dei volumi irrigui: il titolare del punto di approvvigionamento è obbligato a installare i dispositivi nei seguenti casi:
o Acque superficiali: portata media nella stagione irrigua pari o maggiore di 100 l/s
o Acque sotterranee: portata massima pari o superiore a 100 l/s
o Le captazioni da sorgente con portata media della stagione irrigua pari o superiore a 100 l/s
o I prelievi che prevedono l’invaso temporaneo con capacità superiore a 250.000 mc
o I prelievi da acque superficiali in regime di licenze di attingimento di portata media nella stagione irrigua pari o superiore a 100 l/s

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